I bonus di maggio hanno evidenziato la dicotomia tra imprenditori e professionisti, questi ultimi identificati dal ministro Gualtieri come “persone”.
Il Ministro ha sottolineato come i professionisti, in quanto persone, trovino ristoro per la perdita del reddito nell’articolo 84 del DL 34/2020 (il cd Decreto Rilancio), mentre le imprese trovino ristoro nell’articolo 25 del medesimo decreto, con il fondo perduto sulla perdita del fatturato.
Calo del fatturato del 33% come requisito essenziale per i contributi a fondo perduto
I contributi a fondo perduto impongono un requisito: calo del fatturato del mese di aprile 2020 del 33% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il fatturato è calcolato non sulla base delle fatture emesse, ma sulla base del momento di effettuazione delle operazioni.
Non si tratterà di fare una mera somma verticale delle fatture trasmesse, ma di verificare per ciascuna operazione il momento impositivo corretto sia per il 2019, che per il 2020.
Solo per fare un esempio, pensiamo al contribuente che nel mese di aprile 2019 non ha emesso una fattura per una consegna e ha provveduto nel mese di luglio, ravvedendo l’operazione, ebbene quella fattura deve rientrare nel conteggio del mese di aprile 2019.
Altro tema in ordine al fatturato: è un dato che non rispecchia minimamente la reale attività aziendale, tanto che ai fini IVA il parametro di riferimento è il volume d’affari.
Il contributo spetta, sempre e comunque, ai soggetti costituiti dopo il 01.01.2019 nella misura minima:
- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per le persone giuridiche.
Bonus 600 e 1000 euro: come funzionano le indennità destinate alle persone
Passiamo alle “persone”, ovvero i professionisti, a cui sono riconosciute solo “indennità per lavoratori”.
Il bonus consisterà in 1000 euro di sussidio ai richiedenti che rientreranno nelle caratteristiche previste per ottenere il beneficio. Tuttavia, per quanto riguarda il pagamento sarà probabilmente necessario attendere più tempo.
Infatti, a fine maggio risulta ancora in corso il pagamento del bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia ed è quindi possibile che il bonus INPS da 1000 euro venga pagato a luglio.
Chiaramente, non tutti possono fare richiesta del bonus ed esso è riservato ad alcune categorie specifiche di lavoratori. Si tratta infatti dei co.co.co, vale a dire i collaboratori coordinati e continuativi, i quali però devono soddisfare alcuni requisiti. Essi non devono essere iscritti alla gestione separata INPS, non essere titolari di pensione o percettori di altre forme previdenziali obbligatorie.
Sono inoltre inclusi i liberi professionisti in possesso di una partita IVA attiva e, anche in questo caso, iscritti alla gestione separata INPS e non titolari di pensione o altre forme previdenziali obbligatorie.
L’articolo 84 afferma che:
“ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva iscritti alla Gestione separata … non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”
La prima evidenza è che i professionisti cui è rivolta l’indennità sono solo quelli iscritti alla Gestione separata, la seconda è che non rileva il fatturato, ma il reddito, e la terza che si tratta di un’indennità svincolata dal quantum perso, in quanto fissa.
Senza dilungarci su questioni afferenti i diversi trattamenti dei professionisti, ciò che desta una grande sorpresa è il requisito reddituale, soprattutto per il periodo di osservazione e il metodo di calcolo.
Differentemente dal fondo perduto l’arco temporale da confrontare è il bimestre marzo-aprile 2019 con lo stesso periodo 2020.
Se da un lato il reddito esprime un vero danno Covid, è però singolare il metodo di calcolo: la norma prevede una quantificazione puntuale non perfettamente conforme alle regole previste per le imposte dirette.
“A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”
Il professionista, pertanto, sarà costretto a ricostruire sulla base del principio di cassa i propri compensi/ricavi, le spese sostenute e afferenti l’attività ed infine le quote di ammortamento su base mensile.
Solo una breve osservazione: le norme contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, in particolare l’articolo 54, prevedono una serie di limitazioni alla deducibilità di alcune spese, la loro parametrazione ai compensi annui, la loro parametrazione al totale dei beni strumentali, ecc.
Banalmente le spese di rappresentanza sono parametrate ai compensi annui e le spese per gli automezzi hanno deducibilità limitata, che, dal tenore letterale della norma, non rileverebbero nel calcolo.
Solo in punta di equità va sottolineato che il parametro del fatturato è legato al momento di effettuazione dell’operazione, mentre il reddito è parametrato all’incasso di un bimestre: gli incassi di marzo, potrebbero essere legati ad operazioni che hanno avuto origine nei mesi precedenti, in maniera penalizzante per il contribuente.
Inoltre, è importante specificare che i percettori di altri sussidi erogati nei mesi precedenti non avranno l’automatico rinnovo della richiesta per il bonus di maggio. Questo perché i requisiti sono diversi: bisognerà infatti soddisfare i suddetti per poter ottenere il sussidio di 1000 euro.