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Contributi a fondo perduto concessi in due step
Entro il 15/11 ai vecchi beneficiari e ai nuovi entro il 15/12
Sono 53 i codici Ateco delle attività interessate

Contributi a fondo perduto: inquadramento

Riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva attiva che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai Dpcm emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.

Ma lo stesso verrà concesso anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020 nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Non tutte le attività sono colpite allo stesso modo dalle misure restrittive.

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C’è chi è stato costretto ad abbassare le serrande con effetto immediato (come le palestre, le piscine, le sale da ballo, i cinema e i teatri), e le imprese che invece possono continuare a lavorare col pubblico fino alle 18.00, per poi dedicarsi all’asporto o alle consegne a domicilio.

È chiaro quindi che i contributi a fondo perduto non possono prevedere lo stesso importo per tutte le attività interessate dal dpcm del 24 ottobre: di seguito andremo ad analizzare quindi quali sono le opzioni contenute nel decreto ristori e chi, di conseguenza, prenderà di più.

È con l’articolo 1, commi da 1 a 14) del decreto legge (cd. Ristoro) del 28 ottobre 2020 n. 137 che vengono dettate le nuove regole di concessione degli indennizzi a fondo perduto.

Schema di sintesi

Il nuovo contributo a fondo perduto andrà “a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive”, senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni di euro) e avrà un tetto massimo di 150mila euro (articolo 1, 8 comma).

Garantito comunque un importo minimo, che equivale al proprio coefficiente settoriale e un valore di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esclusioni

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetterà anche a quelle attività avviate successivamente al 1° gennaio 2019 e
in questo caso non si dovrà tener conto del calo del volume d’affari o di corrispettivi.

I beneficiari dei nuovi contributi a fondo perduto saranno individuati tramite codice
Ateco, ma c’è un’importante novità per il settore turistico: anche gli alberghi saranno indennizzati, vista la mancanza di turisti e quindi di introiti.
È prevista la possibilità di individuare con ulteriore decreto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020 altri codici ATECO da affiancare a quelli già inseriti nell’allegato 1 al decreto ristori n. 269/2020 e riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020.

In pratica per chi ha già presentato la domanda del primo contributo a fondo perduto l’Agenzia delle entrate prenderà quella somma e vi moltiplicherà la percentuale riconosciuta in base al codice Ateco. Tanto è vero che nel decreto con riferimento al primo contributo a fondo perduto si evidenzia che l’ammontare è determinato come quota del contributo già erogato e come quota del valore calcolato già sui dati trasmessi.
I soggetti ammessi al bonus saranno suddivisi inquattro tipologie a seconda delle chiusure e delle limitazioni all’esercizio dell’attività imposte dal nuovo Dpcm 24 ottobre 2020.


Erogazione Contributi

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25
del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
abbiano restituito il ristoro, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è
stato erogato il precedente contributo. L’ammontare del contributo a fondo perduto è
determinato per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25,
del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020 come
quota del contributo già erogato.
I soggetti economici coinvolti nell’erogazione precedente, potranno ricevere già entro metà
novembre (il 15 novembre ha anticipato Gualtieri) l’importo a fondo perduto sul conto
corrente.

Imprese ritardatarie e nuove attività

( chi non aveva fatto domanda precedentemente)

Accesso al nuovo contributo del fondo perduto anche per tutti quei contribuenti che
rientrando nella tabella delle attività individuate con i codici Ateco allegati al
decreto, non avevamo presentato istanza di adesione al contributo previsto dal decreto
rilancio.

Tra queste rientrano le attività di catering e di animazione di feste per le quali era stato previsto un contributo a fondo  perduto ad hoc nella conversione in legge del decreto rilancio e le imprese che operano nei territori colpite da calamità e nei comuni montani per le quali con il decreto di Agosto erano stati riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Entrano anche le imprese che hanno un volume di affari superiore a 5 milioni (in passato con il decreto rilancio escluse).
Le imprese suindicate dovranno presentare apposita istanza esclusivamente mediante la
procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 10 giugno 2020.

L’Agenzia delle entrate riaprirà dunque il canale web per
consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base
dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente
contributo. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata
alla data di presentazione dell’istanza.
Successivamente verrà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate in cui sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze 6 e
ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della disposizione in commento.
• Il rimborso, così come dispone il decreto, sarà del 10% rispetto al calo del 33% del fatturato di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020.
Per coloro che sono stati esclusi dalla misura del decreto Rilancio, ovvero realtà economiche
con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, i tempi di erogazione dei contributi saranno più
lunghi.

È previsto l’accredito entro il 15/12/2020.

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