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La misura entra in vigore a partire da venerdì 14 gennaio dopo 4 giorni in cui le concentrazioni di Pm10 hanno sforato il muro dei 50 µg/m³

A seguito dei rilievi effettuati da ARPA, Agenzia Regionale per l’Ambiente, è stato certificato  giovedì 13 gennaio, il superamento della prima soglia prevista dei valori di PM10. Pertanto a partire da venerdì 14 gennaio, sono attive a Milano le misure temporanee ed emergenziali di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria come stabilito dal Piano Aria del bacino padano e della Regione Lombardia.

Le misure temporanee ed emergenziali del Piano Aria regionale scattano quando i livelli di concentrazione di PM10 superano il valore di 50 μg/m3 per quattro giorni consecutivi. Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo ovvero il martedì e il venerdì e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Il blocco emergenziale è in vigore tutti i giorni, anche sabato e domenica e festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

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LE REGOLE PER IL PRIMO LIVELLO 1

Dopo il quarto giorno di superamento consecutivo dei valori di PM10, entrano in vigore le seguenti limitazioni:

1. divieto di circolazione (in aggiunta alle disposizioni regionali e comunali già in vigore)

  • veicoli a gasolio Euro 4 per trasporto persone
    – dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Tale misura si applica sino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2021, nonché per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali, come da Ordinanza Regionale n. 675/2021, fatti salvi nuovi e diversi provvedimenti regionali che dovessero sopravvenire a modifica di tale Ordinanza Regionale. Successivamente tali veicoli saranno soggetti, in via strutturale, ai divieti previsti dall’Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020.

  • veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 per trasporto persone.
    – dal sabato alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa

  • in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare apparecchiature alimentate a biomassa legnosa con prestazioni inferiori a 4 stelle in tema di classificazione ambientale

3. divieto di alimentare combustioni all’aperto

  • vale per qualsiasi tipologia: falò, rituali, barbecue, fuochi d’artificio, a scopo d’intrattenimento ecc.

4. riduzione di un grado centigrado delle temperature

  • i valori massimi consentiti scendono da 20°C a 19°C, con tolleranza di 2°C, all’interno di:
    – unità immobiliari
    – esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5

5. divieto di fermarsi e sostare con il motore acceso

  • vale per tutti i veicoli

6. divieto di spandere liquami zootecnici.

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