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Il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha confermato la proroga del Superbonus 110% al 2023. Quali sono le novità sulle detrazioni per la ristrutturazione o la riqualificazione degli edifici?

Dalle semplificazioni alla CILA, fino al cappotto termico: ecco cosa cambia e quali sono le nuove scadenze.

Superbonus 110%: proroga al 2023

La proroga del Superbonus al 2023 non è ancora ufficiale: il Governo si impegna a inserire il rinnovo della misura nella prossima Legge di Bilancio 2022. Nel frattempo, però, nella nota di aggiornamento al DEF è stata inserita una prima conferma.

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le politiche invariate e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale“, scrive il Ministro Franco. Tra queste anche l’efficientamento energetico degli edifici. Possiamo ipotizzare, quindi, che si tratti del Superbonus 110%.

Ma di che cosa stiamo parlando? Mettiamo in chiaro come funziona il Superbonus 110%, quali sono i lavori ammessi e cosa cambia con la proroga al 2023.

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Superbonus 110%: le novità dopo la proroga

Grazie alla proroga del Superbonus 110% non solo ci sarà più tempo per ottenere le detrazioni fiscali sulla casa, ma si potrà godere anche di una serie di novità introdotte da pochi mesi.

Per esempio, il decreto Semplificazioni ha reso molto più semplice la richiesta del Superbonus: ad oggi, infatti, basta compilare il modulo CILA, descrivendo gli interventi che si intendono eseguire sull’immobile.

Un’altra novità riguardano il cappotto termico e il cordolo sismico: questi ultimi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza minima dagli altri edifici, in deroga a quanto previsto dal Codice Civile.

Infine, per coloro che acquistano un immobile oggetto di lavori legati al Superbonus 110%, è previsto un periodo di 30 mesi per trasferire la propria residenza (prima la scadenza era entro 18 mesi).

Superbonus 110%: i lavori ammessi

Il Superbonus è un’agevolazione che consente di ottenere una detrazione fiscale pari al 110% a fronte di interventi di ristrutturazione o riqualificazione di edifici già esistenti. Uno dei requisiti per ottenere le detrazioni è il fatto di migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio sul quale si intendono eseguire i lavori.

Fino al 31 dicembre 2021, inoltre, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. ma chiariamo da subito quali sono gli interventi ammessi nel Superbonus 110%.

Esistono lavori trainanti, ovvero uno solo di questi permette di accedere al Superbonus, e lavori trainati, che si possono eseguire insieme ai precedenti ma che da soli non permettono di ottenere le detrazioni.

Per ottenere le detrazioni fiscali del Superbonus si possono eseguire i seguenti interventi (chiamati lavori trainanti):

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Il limite massimo di spesa per realizzare il cappotto termico è pari a:

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari;
  • 40 mila euro moltiplicati per ciascun appartamento degli edifici fino a otto unità immobiliari;
  • 30 mila euro moltiplicati per ciascun appartamento degli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda, invece, i lavori trainati, si possono eseguire questi ulteriori interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dall’Ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Superbonus 110%: le nuove scadenze

Chiarito il funzionamento del Superbonus arriviamo a delineare quali sono le scadenze per la realizzazione dei lavori sopra elencati.

Si possono elencare date diverse a seconda della tipologia di edificio sul quale si stanno effettuando i lavori:

  • 31 dicembre 2022 per i lavori riguardanti parti comuni di condomini, oppure sui lavori eseguiti su edifici fino a quattro unità immobiliari (purché a giugno 2022 sia terminato il 60% dei lavori totali);
  • 30 giugno 2023 per gli edifici ex IACP.
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