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L’importo dell’indennità viene calcolato secondo quanto indicato, in modo poco chiaro, nel comma 391: è il 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’agenzia delle Entrate, ed è erogato per sei mensilità. Quindi, ipotizziamo che un professionista nel 2017-2019 abbia avuto un reddito medio di 22mila euro e nel 2020 sia sceso a 7.500. L’indennità sarà pari a 22.000/2 (base semestrale) = 11.000 /4 (cioè il 25%) = 2.750/6 (i mesi di fruizione) = 458,33 euro mensili per un semestre.

L’importo è compreso tra il minimo e il massimo ammessi (250 e 800 euro).

A CHI FARE DOMANDA?

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L’aiuto dovrà essere chiesto dall’interessato all’Inps, autocertificando i redditi che verranno poi verificati tramite l’agenzia delle Entrate.

La richiesta dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre di ogni anno, ma una volta sola nel triennio, e l’indennità verrà erogata dall’istituto di previdenza fino a esaurimento della copertura finanziaria prevista (70,4 milioni di euro nel 2021 che poi decrescono fino a 3,9 milioni nel 2024).

L’Iscro non può essere utilizzato come ammortizzatore sociale a seguito di cessazione dell’attività, perché la chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la cessazione dello stesso e l’obbligo di restituzione.

L’operazione comporta l’incremento dell’aliquota contributiva dei liberi professionisti della gestione separata di 0,26 punti percentuali nel 2021 e di 0,51 punti nel 2022 e 2023 e l’erogazione dell’Iscro è abbinata alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità devono essere individuati con decreto ministeriale entro il 2 marzo 2021.

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