Proroga reddito di emergenza: nel Decreto Ristori due nuove mensilità, novembre e dicembre 2020, per chi ha già presentato domanda. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre, inoltre, c’è la possibilità di fare domanda per nuovi beneficiari che rispettano i requisiti richiesti. Scadenza per le richieste il 30 novembre 2020.
COS’ E’ iL REM
Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La mensilità del REM va dai 400 agli 800 euro, e varia in base al valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementata in base alla composizione del nucleo familiare.
Il suo valore massimo è elevabile a 840 euro solo in casi particolari, come la presenza di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo familiare.
Il testo del Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, fissa anche la scadenza entro la quale è possibile presentare domanda di accesso alle due mensilità di reddito di emergenza.
Il 30 novembre 2020 è indicato come il termine ultimo per richiedere il REM all’INPS che dovrà fornire le apposite istruzioni per procedere.
A chi è rivolto
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
Proroga reddito di emergenza: con il Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, arrivano altre due mensilità, novembre e dicembre 2020, per i beneficiari che già lo percepiscono. Mentre per tutti coloro che nel mese di settembre risultano in linea con i requisiti richiesti c’è la possibilità di presentare domanda.
Come si legge nel comunicato stampa diffuso nella serata del 27 ottobre 2020, subito dopo l’approvazione del Decreto Ristori, “a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza”.
Si tratta di una proroga per i vecchi beneficiari e di una nuova possibilità per chi, nel frattempo, si trova nelle condizioni che permettono di richiedere la misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. A stabilirlo è l’articolo 14 del DL numero 137 del 28 ottobre 2020.
Compatibilità
Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Si tratta delle indennità riconosciute ai:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.
Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
REQUISITI DEL REM
Sono diversi i requisiti da rispettare per l’accesso:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.
Sono queste le condizioni da rispettare. E anche per i nuovi beneficiari vige la regola prevista in prima battuta dall’articolo 82 del Decreto Rilancio:
“Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014”.
Come previsto in principio, il Reddito di emergenza non potrà essere richiesto da coloro che percepiscono o hanno percepito altri bonus Covid erogati dall’INPS. E inoltre sono esclusi tutti i nuclei familiari che hanno al loro interno una persona che rientra nelle categorie che seguono:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste per l’ammontare del beneficio;
- percettori di reddito di cittadinanza e di tutte le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 4 del 2019.
Come funziona
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:
Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare ad aprile 2020 |
---|---|---|
Un adulto | 1 | 400 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2 * | 800 euro |
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni | 2,1** | 840 euro |
* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2
** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
DECORRENZA E DURATA
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 novembre 2020 saranno erogate le mensilità di novembre e dicembre.