LEGGE DI BILANCIO, Sulla questione dei bonus edilizi la strada è ancora lunga: il testo della Legge di Bilancio è ancora in fase di discussione.
Nel frattempo però la bozza ha prorogato in toto le agevolazioni fiscali per i lavori in casa, con modifiche solo:
- al bonus facciate, la cui aliquota di detrazione scende dal 90 al 60%;
- alla soglia di spesa massima per il bonus mobili, che scende da 16.000 a 5.000 euro.
Novità anche per quanto riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura: le due alternative alla detrazione potranno essere usate solo per il superbonus 110% nel 2022, e non per i restanti bonus casa.
La proroga del superbonus 110% è arrivata, ma non per tutti. Parlare di un’estensione selettiva è quasi riduttivo, perché sono molti i destinatari dell’agevolazione esclusi nella proroga.
Bisogna anche specificare che il dibattito sulla Legge di Bilancio 2022 è appena iniziato, e la discussione sui bonus edilizi sarà lunga.
Le novità per le agevolazioni sulla casa, infatti, non riguardano solo il superbonus 110%, ma anche il bonus facciate.
La detrazione del 90% (fruibile anche tramite cessione del credito e sconto in fattura) è l’unica a non essere stata menzionata tra i bonus prorogati per il prossimo anno, nonostante l’apprezzamento di cittadini e il conseguente supporto del settore edilizio.
Superbonus 110%: i grandi esclusi dalla proroga
Secondo le anticipazioni del Documento Programmatico di Bilancio e le dichiarazioni del Ministro dell’Economia Franco, le intenzioni del Governo sono quelle di prorogare in Legge di Bilancio il superbonus 110% al 2023 soltanto per due categorie: i condomini e le IACP, cioè le case popolari.
Una proroga che definire selettiva è un eufemismo. I primi destinatari a rimanere fuori sono le villette uni e plurifamiliari, ma non sono gli unici a essere esclusi.
I destinatari del superbonus 110%, lo ricordiamo, sono tanti:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- partite IVA: lavoratori autonomi e imprenditori possono richiederlo solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.