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FONTANA: Almeno fino al 14 luglio in Lombardia chi è all’aperto avrà l’obbligo di indossare la mascherina. E sui luoghi di lavoro dovrà essere misurata la temperatura ai dipendenti.

“Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio” ha anticipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook. “Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina” ha scritto Fontana.

Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, che entrerà in vigore dal primo luglio e che permette dal 10 luglio l’apertura di discoteche e sale da ballo. Dallo stesso giorno saranno consentiti anche gli sport da contatto. Via libera dunque anche al calcetto da quella data.

Nell’ordinanza, poi, si specifica che “la ripresa degli sport di contatto è prevista a decorrere dal 10 luglio, previo il verificarsi delle condizioni previste dalla lettera g) dell’art. 1 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020”, ovvero che Regioni e Province autonome, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida dello stesso D.P.C.M.

Per quanto riguarda l’attività fisica all’aperto, l’ordinanza della Regione Lombardia sottolinea: “Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc)”.

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  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazione, regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
  • Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza.
  • Disporre attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica.
  • Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
  • Pulizia e disinfezione dell’ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
  • Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
  • Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
  • Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

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