Voucher vacanze non utilizzati, domanda di rimborso entro la scadenza del 31 dicembre alle ore 12 tramite la piattaforma del Ministero del Turismo. Ma solo per 2 casi.
Voucher vacanze non utilizzati: rimborso solo nel caso in cui non sia stato possibile recuperare le somma a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore, dal 7 dicembre è possibile richiedere il rimborso, un indennizzo di pari valore, previsto dall’articolo 88 bis del Decreto Cura Italia.
La scadenza è fissata alle ore 12 del 31 dicembre 2021.
Dopo le prime indicazioni fornite dal Ministero del Turismo con il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2021, arrivano le istruzioni su come procedere per richiedere gli importi legati a viaggi, soggiorni e pacchetti non goduti.
Voucher vacanze non utilizzati, scadenza 31 dicembre per la domanda di rimborso: le istruzioni
Tutti coloro che sono in possesso di voucher vacanze non utilizzati e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico e del vettore possono richiedere l’indennizzo previsto dall’articolo 88 bis del DL n. 18 del 17 marzo 2020.
Chi non ha potuto usufruire di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici dal 7 dicembre può presentare domanda di rimborso tramite la piattaforma per l’accesso alle misure del Ministero del Turismo.
I fondi a disposizione ammontano a un milione di euro. Gli aspiranti beneficiari richiedono gli stessi importi previsti dai voucher, ma in caso di insufficienza di risorse rispetto alle istanze inoltrate il valore si ridurrà in maniera proporzionale.
Gli importi saranno erogati entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, fissata per il 31 dicembre 2021 alle ore 12.
Voucher vacanze non utilizzati, scadenza 31 dicembre: come presentare domanda di rimborso
Per compilare la domanda di rimborso tramite la piattaforma del Ministero del Turismo è necessario effettuare l’accesso tramite una delle due credenziali previste:
- SPID, Identità Digitale;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi.
Sono due le tipologie di voucher per cui è possibile richiedere l’indennizzo:
- non utilizzati entro la scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore;
- non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021.
I soggetti interessati devono autocertificare i seguenti dati:
- cognome e nome o ragione sociale;
- codice fiscale e, eventualmente, partita IVA;
- residenza o sede legale;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico);
- mancato utilizzo o mancato rimborso del voucher.
Nella richiesta dovrà essere anche indicato l’atto con cui è dichiarato il fallimento o è accertato lo stato di insolvenza dell’operatore turistico o del vettore.
Alla domanda per ottenere l’indennizzo per i viaggi, i soggiorni e i pacchetti turistici non goduti devono, infine, essere allegati i seguenti documenti:
- voucher vacanze emessi da operatori turistici o vettori e documentazione del pagamento da cui ha origine;
- richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori dichiarati falliti o insolventi.
Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta da firmare digitalmente (in formato CAdES), caricare e trasmettere sempre tramite lo sportello.
A disposizione dei soggetti interessati a inoltrare l’istanza entro la scadenza del 31 dicembre 2021 il Ministero del Turismo ha anche attivato un canale di assistenza, accessibile per tutto il periodo in cui è aperto lo sportello tramite i contatti che seguono.