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Cassa integrazione e modalità di pagamento: nuove istruzioni Inps

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Con il messaggio 19 maggio 2020, n. 2066 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la corretta gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), della modalità di pagamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e della gestione dei decreti Cigs emanati ai sensi del decreto Cura Italia.

Il documento, inoltre, soffermandosi sulle istruzioni operative passa a rassegna anche tutte le altre tipologie di decreti ministeriali previsti per la Cigs, dalla sospensione fino alla revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti. Con riferimento alla Cigo, sono richiamate le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.

Il decreto “Rilancio”, che viene pubblicato 50 anni esatti dall’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, prevede novità per la cassa integrazione guadagni in deroga e per la richiesta del datore di lavoro del pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS. Le aziende, destinatarie degli ammortizzatori in deroga Covid – 19, che chiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 – ad eccezione dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente) e le successive 4 settimane (per i periodi dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020) non devono più seguire le diversificate regolamentazioni regionali, ma presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

Dopo le polemiche per i fortissimi ritardi nel pagamento ai lavoratori della prima “tranche” (9 settimane) di ammortizzatori sociali Covid-19 causate, soprattutto per la cassa integrazione guadagni in deroga, da procedure lunghe e farraginose, il decreto “Rilancio” apporta modifiche sia all’iter autorizzativo.
Cassa integrazione guadagni in deroga. Pagamento diretto INPS
Il comma 1 dell’art. 71 del decreto legge “Rilancio”, introduce al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020) gli articoli 22 – ter, 22 quater e 22 quinquies.
L’art. 22 – quater al comma 1 prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati dall’Inps. In pratica, i datori di lavoro destinatari degli ammortizzatori in deroga, che richiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale Covid – 19 (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 – ad eccezione del settore Turismo che potrà fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente), e le successive 4 settimane (per i periodi dal 01 settembre fino al 31 ottobre 2020) previste dalle modifiche apportate all’art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.
L’Istituto provvederà comunque al monitoraggio dei limiti di spesa comunicando i dati al Ministero del Lavoro. Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
La domanda dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Cassa integrazione in deroga – pagamento diretto

1
Datore di lavoro presenta domanda a Inps entro 15 giorni dall’ inizio sospensione/riduzione
La domanda deve contenere:
– Elenco beneficiari
– Ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda;
– Dati per il calcolo dell’anticipazione da parte di Inps;
2
Inps entro 15 giorni da ricezione domanda
– Autorizza domanda
– Paga anticipazione ai lavoratori pari a 40% del valore delle ore autorizzate per intero periodo richiesto
3
Datore di lavoro entro 30 giorni da erogazione dell’anticipazione
Invia a INPS i dati necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale

Cassa integrazione ordinaria, quando è possibile la modifica delle modalità di pagamento

Secondo le regole ordinarie, stabilite dall’articolo 7 del Decreto legislativo numero 148 del 2015, il pagamento della prestazione d’integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda tramite conguaglio. Ma non è l’unica possibilità:

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  • in caso di difficoltà finanziarie, l’azienda che ha avuto accesso alla cassa integrazioni guadagni ordinaria può chiedere il pagamento diretto all’Inps dimostrando di averne i requisti e presentando la documentazione indicata nell’allegato 2 della circolare numero 197 del 2015;
  • per la cassa integrazione con causale COVID-19 a cui si applicano le novità introdotte dal DL Cura Italia il pagamento diretto da parte dell’Inps può essere richiesto anche senza fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della Cigo, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.

Le istruzioni Inps su come procedere

Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, si presentano due situazioni:

  • qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa;
  • diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territoriale sede deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione.

In questo caso è necessaria una nuova domanda dell’azienda, con riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto. La domanda deve essere corredata dalla documentazione utile ad attestare le difficoltà finanziarie dell’impresa, fanno eccezione anche in questo caso tutte le aziende che accedono alla cassa integrazione con causale Covid 19.
In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

 

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