fieravaccini010
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Come riporta anche l’Agenzia Dire, chi non si vaccina non rischia solo 100 euro. Nel mezzo delle polemiche sulle sanzioni ai no vax, da Palazzo Chigi arriva una precisazione: oltre ai 100 euro, sono previste ulteriori sanzioni in funzione del ruolo che riveste chi, a vario titolo, è obbligato alla vaccinazione e non l’ha fatta. In particolare:

OBBLIGO VACCINALE, LE SANZIONI PREVISTE DAL DL

  • 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni);
  • Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino è un lavoratore;
  • Sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

LE ULTERIORI SANZIONI

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età) soggiace a sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario.

Dove serve il super green pass dal 10 gennaio

Ecco dove diventa obbligatorio possedere il super certificato verde Covid dal 10 gennaio, cioè il passaporto rilasciato esclusivamente in seguito a vaccinazione o guarigione da Covid da meno di 6 mesi:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste in seguito a cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto, compreso tutto il trasporto pubblico locale o regionale.

Chi non ha l’obbligo del super green pass

Ricordiamo che restano sempre valide le esenzioni già previste in alcuni specifici casi. Ecco chi non ha l’obbligo di possedere ed esibire il super green pass:

  • bambini sotto i 12 anni (ma anche ai bambini under 12 viene rilasciato green pass per guarigione della durata di 6 mesi in caso di negativizzazione da Covid)
  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti Covid rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021.
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