L’estate ormai è terminata, le scuole hanno ripreso la piena attività e gli uffici sono tornati operativi: la vita quotidiana è tornata alla normalità anche dopo la pandemia di coronavirus. L’arrivo del freddo, però, ha colto di sorpresa moltissimi italiani, che spesso si sono ritrovati raffreddati o hanno dovuto fronteggiare qualche piccolo malanno di stagione. Con l’arrivo dell’autunno si avvicina anche il momento dell’accensione del riscaldamento condominiale: qual è il calendario 2020/2021 e quali sono le fasce orarie?
Date e fasce orarie del riscaldamento condominiale sono stabiliti nel D.P.R. 412/1993 che divide il territorio italiano in diverse zone e, in base al clima e alle temperature medie, stabilisce quando e per quanto tempo il riscaldamento possa restare in funzione.
Oltre alla normativa nazionale, bisogna poi tenere presente il regolamento condominiale dove sono stabiliti con precisione orari di accensione e spegnimento dei termosifoni, con alcune differenze per chi ha il riscaldamento centralizzato e chi autonomo.
Riscaldamento in condominio: dove si accende il 15 ottobre
La prima data individuata per l’accensione del riscaldamento è il 15 ottobre 2020 quando entreranno in funzione i termosifoni nei Comuni che fanno parte della Zona E individuata dal decreto. Giovedì 15 ottobre 2020 parte il riscaldamento condominiale nelle città seguenti (da Nord a Sud):
Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna.
Nei Comuni sopra indicati il riscaldamento resterà in funzione dal 15 ottobre fino al 14 aprile 2021 e potrà essere acceso fino ad un totale di 14 ore al giorno.
Riscaldamento condominiale 2020/2021:dove si accende il 1° novembre
Domenica 1° novembre 2020 è la volta dei Comuni compresi nelle Zona D che sono:
Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.
Il riscaldamento condominiale sarà in funzione dal 1°novembre 2020 fino al 14 aprile 2021 per un totale al massimo di 12 ore al giorno.
Riscaldamento condominiale a partire dal 15 novembre 2020
I termosifoni torneranno in funzione domenica 15 novembre 2020 nei Comuni della Zona C:
Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa.
Qui il riscaldamento resterà in funzione da metà novembre fino al 31 marzo 2021 per 10 ore al giorno al massimo.
Comuni dove il riscaldamento si accende il 1° dicembre 2020
Bisognerà aspettare l’inizio di dicembre 2020 nelle zone più calde dello Stivale, ovvero nei Comuni compresi nelle Zone A e B (zona tirrenica e isole). A Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle i termosifoni saranno accesi dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021 per 6 ore al giorno.
Stesse date per il riscaldamento condominiale anche a Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento, ma qui le ore giornaliere di accensione salgono ad 8.
Nessuna data per la zona F: come funziona il riscaldamento condominiale
Nei Comuni di Cuneo, Belluno e Trento (zona F) non vige alcuna data obbligatoria: in considerazione delle temperature rigide tipiche di questi luoghi il riscaldamento condominiale può entrare in funzione senza limiti di date e orari.
Le eccezioni
Date e fasce orarie stabilite a livello nazionale possono essere superate in caso di situazioni climatiche straordinarie e non previste. La decisione ultima in tal caso spetta al Sindaco del Comune interessato dall’ondata di freddo il quale può approvare delle modifiche per il calendario, posticipando ad esempio la data di spegnimento dei riscaldamenti, o attuare delle variazioni di orario.
Ci sono poi alcuni casi in cui i limiti di orario non si applicano: vale ad esempio per gli impianti che consentono la contabilizzazione del calore essendo dotati di una centralina climatica o di un cronotermostato, o anche a quelli gestiti con contratto di servizio energia che consente di perseguire il massimo del risparmio energetico.