La certificazione unica, la cui bozza è stata pubblicata sul sito dell’agenzia
delle Entrate insieme a quella del modello 770, importa le numerose novità
fiscali che hanno debuttato quest’anno, comprese quelle introdotte dai
provvedimenti legati all’emergenza epidemiologica.
Prima tra tutte il nuovo termine unificato del 16 marzo entro cui le Cu devono
essere trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria, nonché
consegnate o trasmesse al percipiente. Nuova è la scelta, introdotta dall’articolo
97 bis del Dl 104/2020, di destinazione del 2 per mille dell’Irpef in favore delle
associazioni culturali iscritte in un apposito elenco presso la presidenza del
Consiglio dei ministri.
Le modifiche più sostanziali attengono il mondo delle detrazioni e dei crediti,
soprattutto in ragione dell’introduzione, dal 1° luglio scorso, del trattamento
integrativo e dell’ulteriore detrazione, e della contestuale abrogazione del
bonus Renzi. Nei punti 13 e 14 il sostituto dovrà suddividere i giorni per i quali
si sono maturate tali misure tra primo (massimo 181 giorni) e secondo semestre
(massimo 184 giorni). Al trattamento integrativo è dedicata una nuova sezione,
molto simile a quella del bonus Renzi, salvo le specificità connesse al recupero
dell’importo indebito, che può avvenire in un’unica soluzione in sede di
conguaglio (punto 403) o a rate, con l’obbligo di indicare nel punto 404
l’importo da trattenere post conguaglio.
Laddove il sostituto, per riconoscere il bonus Renzi e/o il trattamento
integrativo, si sia avvalso della clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo
128 del Dl 34/2020, che consente di derogare alla regola della capienza
dell’imposta in presenza di redditi ridotti da cassa integrazione o congedo
Covid, nell’apposita sezione dovrà specificare sia il reddito effettivo erogato che
quello contrattuale che sarebbe spettato in assenza di Cig e/o di congedo,
tenendo conto, in caso di conguaglio cumulativo, anche di quanto erogato dai
precedenti sostituti.
L’ulteriore detrazione spettante per i redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro
deve essere esposta nel punto 368.
Mentre nella sezione degli oneri deducibili sono esposte le somme restituite al
soggetto erogatore secondo l’articolo 10, comma 1, lettera d bis del Tuir, erogate
al lordo dell’imposta, nel punto 475 devono essere indicate quelle restituite al
netto dell’imposta per effetto della nuova regola introdotta dall’articolo 150 del
Dl 34/2020.
Nel punto 476 viene ospitato il premio di 100 euro riconosciuto al dipendente
che nel mese di marzo 2020 ha prestato lavorato non in smart working (articolo
63 del Dl 18/2020).
La certificazione risente altresì delle nuove regole che disciplinano dal 1°
gennaio il trattamento fiscale agevolato degli impatriati (articolo 16 del Dlgs
147/2015). Sia per loro che per ricercatori e docenti, nel punto 11 viene richiesto
di indicare il Paese di provenienza.
Il modello 770 risente dei crediti introdotti nel corso del 2020 che devono
essere esposti nel quadro Sx. In particolare tra i crediti del rigo Sx1 riconosciuti
ed eventualmente utilizzati dal datore di lavoro, sono ricompresi sia quello
derivante dalla restituzione da parte del percipiente delle somme indebite al
netto dell’Irpef (articolo 150 del Dl 34/2020, credito pari al 30% delle somme)
che quello corrispondente al premio erogato ai dipendenti in base all’articolo 63
del Dl 18/2020. Il nuovo trattamento integrativo, al pari del bonus Renzi e
secondo le medesime regole espositive, trova una distinta esposizione in calce
al quadro.