Il bonus vacanze spicca tra le misure previste nel dl rilancio, approvato dal cdm. Ecco il pacchetto turismo nel provvedimento, come si legge nella nota di palazzo Chigi.
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con
ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro,
utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in
possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività
turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è
attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è
di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti
da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di
decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una
singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento
commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o
l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento,
d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al
credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale
utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di
interessi e sanzioni.
Il comma 1 riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a
40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla
fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli
agriturismi e dai bed &breakfast.
Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona (single)
I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura.
In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che:
1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o
documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire
del credito;
3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il comma 4, invece, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per
cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è
riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte
dell’avente diritto.
Il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive
cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
All’ Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di
interessi e sanzioni.