MILANO: da martedì 23 ottobre 2018, nel Milanese, scattano i blocchi parziali del traffico automatici “di primo livello” secondo la normativa regionale.
Con l’aumento dell’inquinamento da polveri sottili arrivano le prime limitazioni temporanee al traffico della stagione. Da martedì 23 ottobre 2018, nel Milanese, scattano i blocchi parziali del traffico automatici “di primo livello” secondo la normativa regionale, già attivi nei Comuni di Pavia, Vigevano e Lodi.
Per quattro giorni consecutivi (17-20 ottobre) il livello di Pm10 (polveri sottili) nell’aria ha infatti superato quota 50 microgrammi per metro cubo. Si è poi aggiunto il livello piuttosto elevato di domenica 21 ottobre (60), rilevato dalle apposite centraline situate a Milano (viale Marche, Verziere, via Pascal e via Senato), Magenta, Pioltello (Limito), Cassano d’Adda e Turbigo. Milano ha già esaurito il “bonus” annuale concesso dall’Unione Europea per sforare il tetto di Pm10 senza conseguenze.
La disattivazione, dopo due giorni di rientro nei valori definiti, delle limitazioni temporanee avviene nelle giornate predefinite di martedì e venerdì, a seguito di verifica dei dati effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì. Quindi la prossima valutazione sul proseguimento delle misure di primo livello sarà effettuata giovedì 25 ottobre.
Oltre al capoluogo, il blocco si applica a Abbiategrasso, Bollate, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Paderno Dugnano, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate e Sesto San Giovanni.
Lo stop ai veicoli, a Milano, riguarda i Diesel Euro 4 (8.30-18.30), i Diesel Euro 0, 1, 2, 3 (7.30-19.30), i benzina Euro 0 (7.30-19.30). Ulteriori misure scatteranno (“secondo livello”) dopo 10 giorni consecutivi di superamento del Pm10.
Ulteriori limitazioni di “primo livello”, che scattano a Milano il 23 ottobre, sono invece: il divieto di sosta a motore acceso per tutti i veicoli; il divieto di riscaldamento domestico a legna fino a 2 stelle compreso; il divieto di accendere fuochi di qualsivoglia natura (pirotecnici, per falò, per barbecue, eccetera); il divieto di spandimento di liquami zootecnici; ed infine il divieto di temperature superiori a 19 gradi anziché 20.