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Bonus acquisto prima casa, online la guida aggiornata dell’Agenzia dell Entrate sulle agevolazioni per comprare un abitazione. Le ultime novità

Bonus acquisto prima casa, la guida dell’Agenzia delle Entrate per comprare un’abitazione.

Lo strumento, aggiornato al mese di novembre 2021, contiene una sintesi di tutte le informazioni utili anche sulle agevolazioni per giovani under 36.

Il documento è scaricabile in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate e tratta diversi aspetti tra i quali:

  • le verifiche precedenti all’acquisto;
  • le imposte che devono essere corrisposte;
  • i benefici per l’acquisto della prima casa;
  • l’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis per under 36;
  • le risposte alle domande più frequenti;
  • il riepilogo della normativa e dei documenti di prassi sul tema.

Bonus acquisto prima casa, la guida dell’Agenzia delle Entrate con l’agevolazione per giovani under 36

Disponibile online la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per comprare la prima casa.

Lo strumento è aggiornato a novembre 2021 e contiene anche le novità sul bonus prima casa per giovani under 36, introdotto dal decreto Sostegni bis.

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Il documento è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, dalla sezione “l’Agenzia informa”.

La guida è suddivisa nei seguenti capitoli:

  • introduzione;
  • prima dell’acquisto è bene;
    • fare una verifica sui dati catastali e ipotecari;
    • sapere perché si stipula il contratto preliminare;
  • l’acquisto di una casa: le imposte;
    • le imposte dovute quando si acquista da un’impresa;
    • le imposte dovute quando si acquista da un privato;
    • la base imponibile per il calcolo delle imposte;
    • il sistema del prezzo-valore;
    • la dichiarazione sostitutiva;
  • l’acquisto con i benefici “prima casa”;
    • le imposte agevolate;
    • la base imponibile per il calcolo delle imposte;
    • i requisiti per avere le agevolazioni;
    • quando si ha già una “prima casa”;
    • il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”;
    • quando si perdono le agevolazioni;
  • le agevolazioni “prima casa under 36”;
    • in cosa consistono;
    • a chi spettano;
    • requisiti oggettivi;
    • mancanza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni;
  • risposte ai quesiti più frequenti;
  • per saperne di più: normativa e prassi.

La pubblicazione ha lo scopo di fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si acquista una casa.

L’obiettivo è quello di informare gli acquirenti sui benefici previsti dalla legge, quali imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore e altre agevolazioni.

Particolare attenzione è dedicata al sistema del “prezzo-valore”, in base al quale:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.

Nella prima parte della guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima della fase di acquisto dell’abitazione.

Bonus acquisto prima casa, requisiti e agevolazioni per giovani under 36

Tra gli aspetti presi in considerazione nella guida dell’Agenzia delle Entrate c’è quello delle nuove agevolazioni per giovani under 36, introdotte dal decreto Sostegni bis, ovvero dal DL 73 del 2021.

a misura ha l’obiettivo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani e prevede, per chi non ha ancora compiuto 36 anni e ha un ISEE non superiore a 40 mila euro annui:

  • in caso di compravendite non soggette a IVA (tra privati), nell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • in caso di acquisti soggetti a IVA (da una impresa costruttrice o di ristrutturazione), nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari a quello del tributo corrisposto al venditore;
  • il credito di imposta può essere:
    • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
    • utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, la risoluzione n. 62/2021 ha istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”;
  • in caso di mutuo relativo all’acquisto, l’azzeramento dall’imposta sostitutiva, normalmente prevista nella misura dello 0,25 per cento della somma erogata dalla banca.

L’atto di vendita deve essere stipulato nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, anche se probabilmente l’agevolazione sarà prorogata per tutto il prossimo anno dalla Legge di Bilancio 2022.

I chiarimenti sulla misura del DL Sostegni bis sono contenuti nella circolare numero 12 del 2021.

Il documento di prassi precisa che le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita ma per gli atti relativi a immobili acquistati all’asta.

Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” (anche per gli under 36) è necessario che l’acquirente:

L’acquirente deve rispettare i seguenti requisiti:

  • stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • dichiarare nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • dichiarare nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”.

Non rientrano nell’agevolazione gli immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:

  • A/1, ovvero le abitazioni di tipo signorile;
  • A/8, ossia abitazioni in ville;
  • A/9, ovvero castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico.
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