Resta il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18, fortemente criticato dalle Regioni, ma saranno esclusi i “bar con cucina” che potranno continuare con l’asporto solo per il cibo. Il provvedimento non interessa ristoranti e pizzerie che quindi potranno, come accaduto finora, continuare con l’asporto fino alle 2 e il delivery senza limiti.
Per i bar l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18″.“
Divieto di asporto dopo le 18: ecco i codici Ateco interessati
Stop all’asporto dopo le 18 per chi svolge come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati): lo prevede la bozza di Dpcm messa a punto dal governo.
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La conferma arriva anche da Ministro della Salute Roberto Speranza che ieri in riunione con i presidenti di Regione ha dichiarato: “Confermiamo divieto di asporto solo per i bar e non per i ristoranti dopo le 18″.
Nella riunione con il governo, le Regioni avevano chiesto che fosse vietata solo la vendita di bevande e non l’asporto in generale. Una richiesta ascoltata solo parzialmente, anche se prima di capire bene quali attività saranno coinvolte bisogna attendere le Faq. Per il momento nele testo si legge.
“Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 – si legge nel testo – l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18”
Resta il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18, fortemente criticato dalle Regioni, ma saranno esclusi i “bar con cucina” che potranno continuare con l’asporto solo per il cibo. Il provvedimento non interessa ristoranti e pizzerie che quindi potranno, come accaduto finora, continuare con l’asporto fino alle 2 e il delivery senza limiti.
Per i bar l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18″.“
Divieto di asporto dopo le 18: ecco i codici Ateco interessati
Stop all’asporto dopo le 18 per chi svolge come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati): lo prevede la bozza di Dpcm messa a punto dal governo.
La conferma arriva anche da Ministro della Salute Roberto Speranza che ieri in riunione con i presidenti di Regione ha dichiarato: “Confermiamo divieto di asporto solo per i bar e non per i ristoranti dopo le 18″.
Nella riunione con il governo, le Regioni avevano chiesto che fosse vietata solo la vendita di bevande e non l’asporto in generale. Una richiesta ascoltata solo parzialmente, anche se prima di capire bene quali attività saranno coinvolte bisogna attendere le Faq. Per il momento nele testo si legge.
“Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 – si legge nel testo – l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18”