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Ultimi giorni per chiedere l’esonero dal pagamento dei 90 euro del canone Tv 2021. Per evitare l’addebito automatico dell’abbonamento nella bolletta della luce, chi è titolare di un’utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa, deve inviare, entro il primo febbraio, via web oppure con raccomandata o Pec, l’apposita dichiarazione sostitutiva, direttamente o tramite intermediario.

La scadenza ordinaria da rispettare sarebbe il 31 gennaio, che però quest’anno cade di domenica. Per questo il termine è posticipato a lunedì.
In particolare, gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando che in nessuna delle abitazioni dove è attivata un’utenza elettrica a proprio nome è presente un apparecchio tv di proprietà appartenente a un componente della famiglia.
Se non si può trasmettere la domanda di esenzione via web, il modulo può essere inviato tramite raccomandata. In alternativa, è anche possibile trasmettere il modello attraverso gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

Le richieste fatte tra il 1 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021 avranno effetto per tutto il 2021, le richieste pervenute dall’1 febbraio al 30 giugno 2021 saranno valide invece per l’esenzione soltanto del secondo semestre e si dovrà quindi pagare metà del canone.

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Chi ha diritto all’esenzione

Sono esonerati dal pagamento del canone Rai e possono quindi risparmiare i 90 euro annui i contribuenti che – pur possedendo una televisione appartengono a una di queste categorie:

  • anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
  • invalidi civili degenti in un casa di riposo;
  • militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate;
  • militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
  • agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani.

Canone Rai: come avvengono i controlli sulla effettiva detenzione della tv?

Il primo punto da affrontare è quello del soggetto: chi fa i controlli per stanare l’evasione dell’abbonamento tv è l’Agenzia delle Entrate. Il canone Rai non è che una normale imposta erariale, il cui soggetto titolare è lo Stato. Più in particolare, si tratta di una tassa sul possesso di un bene, la televisione, come nel caso dell’Imu per la casa. Ecco perché, al pari dell’imposta sul mattone, che va pagata a prescindere dal fatto che l’mmobile sia abitato o meno, il canone va versato anche se l’apparecchio resta spento o se viene utilizzato come monitor del computer o della consolle per videogiochi.

Solo l’Agenzia delle Entrate può fare accesso alle banche dati per verificare l’eventuale evasione del canone Rai e procedere poi alla successiva riscossione forzata tramite l’agente esattoriale. L’Agenzia delle Entrate può chiedere gli arretrati del canone Rai fino alla sua prescrizione, che scatta dopo 10 anni. Dunque, i controlli relativi a un determinato anno di imposta possono essere effettuati per i successivi 10 anni. L’eventuale richiesta di pagamento inviata entro tale termine interrompe i termini di prescrizione e li fa decorrere nuovamente da capo. Anche l’invio della cartella di pagamento interrompe nuovamente la prescrizione che riparte da zero per un altro decennio.

La principale tecnica utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per verificare gli evasori della tassa sulla televisione, è quella di incrociare i dati presenti nelle varie banche dati disponibili e pertanto, attraverso una serie di verifiche, tra cui le varie utenze intestate e non, sarebbe possibile scovare chi ha dichiarato di non essere in possesso di una televisione. Tra le varie verifiche ci sono: l’intreccio dei dati inerenti alle doppie e fittizie intestazioni di fornitura elettrica e la presenza di contratti Pay Tv. La pena prevista per chi non ha volutamente pagato il Canone Rai, sarebbe il recupero delle tasse non pagate e l’eventuale multa. Situazione diversa per chi ha comunicato di non possedere l’apparato televisivo dichiarando il falso attraverso la prevista dichiarazione, per tale comportamento è prevista una denuncia per il reato di false dichiarazioni, oltre al recupero delle tasse non pagate.

I controlli fiscali sull’evasione del canone possono avvenire in due modi: o con controlli a campione o in tutti quei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In tal caso, il confronto delle banche dati pubbliche, cui può accedere l’amministrazione finanziaria, rileverà l’anomalia e farà accendere la lucina rossa del fisco.

Per scoprire la falsa autocertificazione basta incrociare le banche dati di anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, ministero dell’Interno, comuni e “altri soggetti, pubblici o privati” come dice la legge. Ad esempio, le Pay tv o grandi aziende di telecomunicazioni (questi ultimi soggetti, però, in quanto privati, possono essere tenuti a rilasciare informazioni solo di fronte a un ordine dell’autorità giudiziaria).

L’incrocio dei dati, però, non potrà mai dare la certezza matematica della presenza della televisione in casa: perché una cosa è il sospetto della non veridicità dell’autocertificazione, un’altra è l’effettivo possesso della tv. Ed è solo quest’ultimo elemento che fa scattare il presupposto di imposta e, quindi, l’evasione fiscale. Come verificare, dunque, che all’interno della propria casa il contribuente, che prima ha dichiarato di non possedere apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive”, sia invece munito di tv?

L’unico modo è l’accesso in casa della Guardia di Finanza, che può avvenire solo a determinate condizioni di garanzia del contribuente e sempre dietro autorizzazione del procuratore della Repubblica. Il giudice, però, di norma rilascia un mandato solo in presenza di gravi indizi di evasione, come in questo caso il confronto dei dati di cui si è parlato.

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