zona rossa zona arancione 2
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A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute che pone la Regione Lombardia in zona ‘arancione’ a partire da domenica 24 gennaio .

Ancora da capire gli errori di questa settimana in zona rossa, dopo le dichiarazioni di ieri :

-Moratti : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, “ha detto che non eravamo in zona rossa, ma pretendeva che dicessimo che era stato un errore nostro.
-Speranza: “La Lombardia ha trasmesso dati errati poi li ha rettificati”
I commercianti intanto hanno avviato una class action per chiedere risarcimento per questa settimana di chiusura a quanto pare senza motivo .

LE REGOLE DELLA ZONA ARANCIONE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5 alle 18, senza restrizioni;
– dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

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Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? 

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione? 

Fino al 5 marzo 2021, in area arancione, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

 

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