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Per tutto il 2020, grazie al Decreto Rilancio, le aziende che investiranno pubblicità in digitale o cartaceo avranno uno sconto del 50%. Investire in pubblicità ti costerà quindi la metà.

Il bonus pubblicità consiste in un’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24 per gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio. Non sono ammesse  le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica.

Bonus pubblicità 2020, chi può usufruirne

Possono usufruire del bonus pubblicità 2020 le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

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Le nuove disposizioni relative al bonus pubblicità, valide solo per l’anno 2020, incentivano in modo significativo gli investimenti pubblicitari riconoscendo il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 50% sull’intero investimento.


Come noto, già a marzo era stato previsto un regime straordinario di accesso all’incentivo, introducendo la possibilità di applicare il credito d’imposta non più solo sull’incremento della spesa pubblicitaria, ma sull’investimento complessivo nella misura unica del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati.

Una delle misure  per cercare di supportare il tessuto economico italiano che sono state varate dal Governo è il “Bonus Pubblicità”.

Dopo il Decreto “Cura Italia”,  il D.L. “Rilancio” ha potenziato e confermato le due principali condizioni:

    • per quest’anno il credito d’imposta è del 50%
    • comprende la totalità degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (e non più solo la parte incrementale come avveniva in passato).

Come funziona

Il bonus pubblicità è, in breve, un’agevolazione erogata sotto forma di credito d’imposta – da utilizzarsi in compensazione F24 – che mira a incentivare gli investimenti pubblicitari sui giornali (sia digitali che cartacei), televisione e radio con lo scopo di agevolare tanto gli editori quanto gli inserzionisti.

Infatti, contestualmente a queste agevolazioni, non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media, la cartellonistica, ecc.

La notizia più importante è che la base per calcolare l’agevolazione è costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario. Infatti, con il DL “Decreto Rilancio” del 13 maggio 2020, è aumentato il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto dal “Cura Italia”, ndr) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Di seguito riportiamo l‘articolo 188 del “Decreto Rilancio” che fa riferimento alle modifiche:

«All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MISE: e nazionali) analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’ innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020″.»

Questo significa che i beneficiari sono anche le imprese, i professionisti e gli enti del terzo settore che iniziano la loro attività nel corso del 2020, o che realizzeranno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, oppure che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

Come richiederlo

Sono due le fasi che contraddistinguono la richiesta del credito d’imposta che costituisce il bonus pubblicità.

La prima è la prenotazione e la seconda è l’inoltro finale con il totale delle spese pubblicitarie effettuate.

La prenotazione può essere effettuata tra il 1° ed il 30 settembre 2020. In questo periodo dovrà essere inoltrata una comunicazione telematica con l’importo previsionale massimo delle spese che si intendono effettuare nel corso del 2020.

Per inviare la domanda è necessario compilare il modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria. Restano valide, le domande già presentate nella prima scadenza fissata dal 1° a il 31 marzo 2020 e poi spostata dal 1° al 30 settembre.

Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2021 dovrà essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

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