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Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, ecco a chi spetta

ristorante

Bonus ristoranti, il decreto attuativo sul contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione ha il via libera della Conferenza Stato Regioni. Dopo tre mesi dal varo delle novità con il decreto agosto, si sblocca il ristoro per una delle categorie più colpite dalla crisi sanitaria. L’importo potrà arrivare fino a 10.000 euro.

Il contributo di ristoro andrà da 1.000 a 10.000 euro, e sarà riconosciuto non solo ai ristoranti, ma anche alle mense, agriturismi, alberghi e ai titolari di partita IVA che effettuano catering continuativi su base contrattuale e per eventi.

La pubblicazione del decreto MEF e MiPAAF è l’ultimo passo necessario per l’avvio della fase di presentazione delle domande.

L’importo riconosciuto a ristoranti, alberghi, agriturismi e catering dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti agroalimentari e vitivinicoli anche Dop e Igp.

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Il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, introdotto dal decreto agosto e poi modificato dalla legge di conversione, è pronto all’avvio e finanzierà gli acquisti effettuati dal 14 agosto 2020.

Il bonus sarà quindi “retroattivo”, anche per coprire la quota di spesa sostenuta nel periodo di stallo della misura. Il decreto attuativo per la definizione di requisiti e modalità di accesso al fondo perduto, approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 16 ottobre 2020, era atteso entro la metà del mese di settembre.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

  • 56.10.11-Ristorazione con somministrazione
  • 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.21.00-Fornitura di pasti preparati
  • 56.29.10-Mense
  • 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale
  • 55.10.00 Somministrazione di cibo

per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.

Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice: inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. 

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019

Come ottenere il contributo

I soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità che verranno fissate con successivo decreto.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del novanta per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap.

Verrà messa a disposizione degli interessati una piattaforma denominata “piattaforma della ristorazione” dove il richiedente il contributo sarà tenuto a registrarsi, ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti.

Spetterà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche avvalendosi dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ad effettuare controlli e verifiche concernenti i contributi erogati.

L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del controbuto statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo, e dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.

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